Tribunale di Milano, sentenza n. 3205/17, del 28 marzo 2017.
La mancanza di elementi certi sul reato presupposto fa venir meno il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.
Nell’ambito di acquisto di un bene provento di furto, ove non vi siano elementi certi e idonei a stabilire con certezza la provenienza illecita del bene, non è ravvisabile il reato di ricettazione in capo all’acquirente finale del bene stesso (Nello specifico gli elementi acquisiti non hanno consentito di stabilire se il querelante avesse effettivamente subito il furto del telefono cellulare ad opera dell’agente o se lo avesse smarrito in precedenza o successivamente).