Tribunale di Milano, sentenza n. 12169/13, del 30 ottobre 2013
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno.
Nell’ambito della violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta sanzionata dall'art. 570, comma 2, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Nello specifico l'imputato aveva contribuito quanto meno sino alla data di contestazione al mantenimento della famiglia, lo stesso anno l'imputato aveva subito un intervento chirurgico alla schiena ed aveva diminuito li lavoro ed i guadagni (non aveva infatti più potuto svolgere alcun lavoro oltre a quello di custode), aveva comunque chiesto un prestito per continuare a mantenere la famiglia, era proprietario di alcuni beni immobili nel suo paese d'origine i cui proventi erano gestiti esclusivamente dalla moglie, pagava la bolletta del gas della moglie e aveva pagato, dopo li 2011, alcune spese relative al mantenimento delle figlie e non era in alcun modo emerso che la moglie e le figlie vivessero in uno stato di bisogno: le due figlie, anzi, studiavano in scuole private, una in Italia ed una all'estero.)
(Nello stesso senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 23866 del 31/01/2013)